CORONAVIRUS E LA GESTIONE DEI CONTRATTI

Mai come in questo periodo storico si sente parlare di forza maggiore, termine che gli avvocati hanno studiato all’Università e forse affrontato in qualche esame di stato o concorso ma che raramente è stato visto capitare nella prassi.

La “forza maggiore” è l’eccezione alla regola in base alla quale i contratti devono essere adempiuti da entrambe le parti e consente eccezionalmente ad una parte di liberarsi dalla prestazione e dalla conseguente responsabilità (anche risarcitoria).

Per il diritto italiano, la forza maggiore è qualsiasi causa non imputabile al debitore che rende impossibile l’adempimento (art. 1256, 1° comma , codice civile), ma analoghi istituti si conoscono anche nel diritto cinese (art. 117 legge sui contratti della Repubblica popolare Cinese) e nel diritto internazionale (art. 79 Convenzione di Vienna), senza citare tante altre legislazioni nazionali straniere che lo contemplano.

Sono di storica introduzione nei contratti internazionali, anche se di rara applicazione (fino a oggi), le clausole c.d. “hardship” che estendono ulteriormente i limiti della “forza maggiore”.

Le conseguenze di una causa di forza maggiore possono essere:

  • La sospensione
  • La rinegoziazione o
  • La risoluzione del contratto

 

La diffusione del COVID-19 trascina con sé anche questo fenomeno.

Il nostro Studio supporta le imprese per verificare caso per caso l’applicabilità della forza maggiore alla loro contrattualistica, con indicazioni generali e suggerimenti operativi sia dal lato passivo (di chi subisce l’applicazione dell’istituto) che dal lato attivo (di chi vuole farlo valere).