Amministrazione dei beni del debitore dopo il deposito della domanda di concordato preventivo
Durante la procedura di concordato preventivo il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
L’art. 6, comma 2, L.F. contiene l’elencazione di atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti solo previa autorizzazione.
Si parla di “spossessamento attenuato” del debitore quando mantiene il potere di amministratore e legittimazione processuale, sia attiva che passiva.
Comma 7 art. 161 L.F. introduce una sorta di “anticipazione” dello spossessamento attenuato.
Considerata la difficoltà di distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in molti casi la prassi vede l’inserimento nel ricorso c.d. in bianco anche della richiesta di autorizzazione al compimento di determinati atti . Quanto alla sorte degli atti posti in essere in assenza di autorizzazione la norma parla di inefficacia rispetto ai creditori ma ciò che conta è il rischio di revoca cui può seguire la dichiarazione di fallimento.