Il pagamento dei crediti ante procedura merita particolare interesse.
Nel momento in cui il debitore presenta la domanda c.d. “in bianco” non ha ancora definito se si tratterà di un concordato in continuità o meno.
Il divieto di pagamento di creditori anteriori, si desume da diversi indici normativi, non si possono infatti pagare i crediti anteriori fatta eccezione la possibilità di formulare apposita richiesta di autorizzazione al Tribunale.
L’arti. 217 bis L.F. ha introdotto una scriminante che esclude l’antigiuridicità e quindi punibilità a titolo di bancarotta dei pagamenti di crediti anteriori per prestazioni essenziali autorizzati ex art. 182 quinquies, comma 4, L.F., mentre l’art. 67, comma 3, lett. e) ha sottratto tali atti a revocatoria.
In caso di concordato liquidatorio, è necessario segnalare la presenza di orientamenti che escludono la stessa autorizzabilità di tali pagamenti di crediti anteriori.