Il Tribunale di Udine con recentissimo provvedimento pronunciato in un procedimento per l’omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF avviato da una s.r.l. con il patrocinio degli avv.ti Luca Ponti e Francesca Spadetto ha confermato l’interpretazione proposta dai difensori e anticipata nella Newsletter dello studio Ponti & Partners pubblicata all’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” e secondo la quale la possibilità offerta al debitore dal comma 3 dell’art. 9 del DL n. 23/2020 di chiedere solamente un differimento dei termini per l’adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti deve ritenersi “unilaterale”.

Con particolare riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti si deve quindi escludere la necessità di un consenso dei creditori aderenti all’accordo che non sono coinvolti nella decisione del Tribunale sulla necessità della modifica dei termini come indicata dal debitore.

Di seguito il provvedimento

  • Provvedimento