Ponti & Partners, con il partner Luca De Pauli, ottiene dal TAR Friuli Venezia Giulia il rinvio alla Corte Costituzionale della previsione, recentemente inserita nel “codice antimafia”, che ha equiparato la truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) ai ben più gravi reati, di carattere spiccatamente mafioso, che determinano l’applicazione della interdittiva antimafia automatica.

In forza di tale equiparazione anche chi avesse deciso di patteggiare con pena pecuniaria convertita un episodio pur oggettivamente non molto grave, ma qualificato ai sensi dell’art. 640 bis c.p., ha finito per essere trattato alla stregua di grave delinquente, esposto alle gravissime conseguenze del provvedimento di interdittiva del Prefetto, per di più per un fatto commesso e poi patteggiato molto prima della entrata in vigore di tale equiparazione, e dunque allorquando non la si poteva in alcun modo prevedere.

Il TAR per il Friuli Venezia Giulia – così come lo aveva fatto il Consiglio di Stato, sez. III, in sede di appello cautelare – ha condiviso la tesi fatta valere dall’avv. De Pauli, che sia avanti al TAR sia al Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare l’irragionevolezza della equiparazione di un reato comune, quale l’art. 640 bis c.p., ai ben più gravi reati per i quali l’interdittiva antimafia automatica ha invece la sua reale ragion d’essere.

Ora la parola passa alla Corte Costituzionale, alla quale è stata sottoposta la questione dal pregevole provvedimento del TAR FVG (alla cui motivazione si rinvia), che ha ravvisato nel caso di specie la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e degli artt. 25, 27, 38 e 41 Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU”.

  • Provvedimento