Tra i tanti problemi che il Covid-19 ci ha portato, una menzione è richiesta anche per l’organizzazione delle assemblee societarie (tanto più in periodo di chiusura dei bilanci).

La quasi totalità degli statuti societari contempla da tempo la possibilità di adunanze assembleari e consiliari attraverso mezzi di telecomunicazione, ma solitamente si prevede una sede fisica dove (di regola) devono essere effettivamente e contestualmente presenti il presidente e il segretario verbalizzante.

L’esigenza primaria di evitare i contatti, tuttavia, ha posto il tema delle riunioni interamente telematiche, senza la presenza contemporanea di nessun partecipante nel medesimo luogo.

Il Consiglio Notarile di Milano, notoriamente attivo e seguito con il proprio massimario, si è subito attivato con la massima n. 187 che, rifacendosi al DPCM 8.3.2020 ha ritenuto ammissibili le assemblee anche senza la presenza contemporanea del presidente e del segretario e, peraltro, la possibilità di tenere le assemblee per telecomunicazione anche se non espressamente previsto dallo statuto.

Il Decreto Cura Italia interviene anche su questo e all’art. 106 espressamente legittima le adunanze tenute esclusivamente in via telematica, senza la necessaria presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario o del notaio.

L’estensione del termine per l’approvazione del bilancio a 180 giorni, poi, offre un po’ di fiato agli organi societari.

Allo stato è difficile prevedere se e quanti problemi applicativi potrà comportare questa scelta che, ovviamente e allo stato, appare assolutamente ragionevole e necessaria.

Già in questi giorni, comunque, il nostro Studio, molto attivo nel diritto societario, avrà modo di sperimentarlo con diverse società e assemblee a cui presterà assistenza, pertanto potrebbero seguire aggiornamenti applicativi.