L’amministratore di fatto, tra rilevanza penale e rilevanza civile
Nel secolo scorso esisteva una netta distinzione tra la rilevanza che dava la giurisprudenza penale e quella civile alla figura dell’amministratore.
La giurisprudenza penale ha sempre riconosciuto in qualsiasi soggetto inserito nella gestione sociale, la possibilità di imputargli le condotte tipiche dell’amministratore di diritto, diversamente la giurisprudenza civile ha faticato ad accettare l’estensione della disciplina sull’amministrazione di diritto, sull’amministratore di fatto.
Successivamente le due figure sono state equiparate e la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
1. Le norme relative all’attività degli amministratori regolamentano il corretto svolgimento dell’amministratore della società e risultano applicabili anche a coloro i quali si ingeriscono nella società senza averne ricevuto da parte dell’assemblea alcuna investitura
2. Si possono individuare gli elementi idonei necessari a sostenere che l’ingerenza di fatto nella gestione della società abbia determinato l’assunzione della qualità di amministratore
Questo ha generato un avvicinamento tra l’ordinamento penale e l’ordinamento civile.