La figura dell’amministratore di fatto, in precedenza elaborata soltanto dalla giurisprudenza penale, si è imposta nel tempo con sempre maggiore convinzione anche nella giurisprudenza civile fino a trovare conferme legislative proprio in alcune norme del codice civile da cui oggi si può ricavare il principio generale per cui l’amministratore di fatto, allorché  sia appurata l’esistenza di tutti gli indicatori tipici per la configurazione della fattispecie, diviene del tutto equiparato, quanto a obblighi e responsabilità, anche all’amministratore di diritto, tanto da imporre sul primo anche un obbligo di vigilanza sul secondo.

Sicuramente i casi più frequenti sono ancora quelli conosciuti dalla giurisprudenza penale, se non altro per la mancanza di criteri omogenei di valutazione che (quantomeno nei vincoli normativi e processuali per l’accertamento della responsabilità civile) tendono difficilmente a districarsi.

In ogni caso, l’ingerenza (quantomeno del socio) è fisiologica e spesso sono labili i confini tra il mero indirizzo e il vero e proprio condizionamento.

Il discrimine tra la figura dell’amministratore di fatto e quella del socio dominante sussisterebbe proprio nella continuità e sistematicità della condotta, presente sicuramente e necessariamente nella prima fattispecie ma non necessaria nella seconda.

Tuttavia, il giudizio sulla responsabilità, che dovrebbe essere fatto ex ante viene tradito dalla giurisprudenza e viene considerato un giudizio ex post che soffre inevitabilmente del c.d. “senno del poi”. E questa è l’insidia. Per questo è molto importante confrontarsi con lo studio legale per stabilire quali siano i confini dell’ingerenza: alcune volte degli atti gestori che vengono fatti in buona fede, possono configurare ingerenza senza averne la consapevolezza.

Da notare, infine, che viene definito “di fatto” l’amministratore che non ne abbia l’incarico: non serve la prova della nomina, essendo la prova nel fatto in sé.

Per approfondire la questione e capire quali possano essere i comportamenti a rischio, vi rimandiamo a:

“Le nuove responsabilità civili e penali nelle società di capitali” di Ponti, Panella, Spadetto e Buonocore, Giuffrè editore.