Prime impressioni sul Decreto Liquidità – le disposizioni in materia di società di capitali
Il Decreto c.d. “Liquidità” (D.L. 8.04.2020 n. 23) ha introdotto alcune norme che disciplinano in via temporanea (solo per quest’anno) alcune deroghe importanti alla disciplina della società di capitali, nello specifico:
- l’art. 6 del Decreto prevede che dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 non si applichino le norme che impongono la riduzione del capitale per perdite nelle S.p.A. (artt. 2446 commi secondo e terzo, e 2447 c.c.) e nelle S.r.l. (artt. 2482bis commi quarto, quinto e sesto e 2482ter c.c.) e, nel contempo, che non operino le norme sullo scioglimento ex lege per perdite (artt. 2484, comma primo n. 4, e 2545-duodecies c.c.);
- l’art. 7 del Decreto prevede che la valutazione delle prospettive di continuità, nella redazione del bilancio di esercizio, può essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, ancorché non ancora approvato;
- l’art. 8 del Decreto prevede che ai finanziamenti alle società effettuati nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 non si applichino le regole sulla postergazione rispetto agli altri debiti sociali, previste dagli artt. 2467 e 2497quinquies c.c.
In questo contesto, è chiaro che l’intento del legislatore è quello di alleggerire le società di capitali da una serie di regole che imporrebbero una maggiore attenzione sulla tutela del capitale sociale, per far fronte all’emergenza contingente.
In questa ottica, si registrano anche la disposizione che dichiara improcedibili le richieste di fallimento fino al 30.06.2020 (art. 10 del Decreto Liquidità), fatta salva l’ipotesi in cui la richiesta sia formulata dal Pubblico Ministero quando chieda anche l’emissione di provvedimenti cautelari o conservativi, e quella che rinvia a settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi (art. 5 del Decreto Liquidità).
In sostanza, queste previsioni consentono per il periodo limitato intercorrente tra il 9 aprile e il 31 dicembre di non dover convocare l’assemblea in presenza di perdite di capitale, nemmeno nei casi più gravi in cui siano superati i limiti di legge per la sopravvivenza della società (dal momento che, peraltro, non si applicano nemmeno le norme sullo scioglimento ex lege per perdite).
Nel contempo, i finanziamenti che i soci volessero effettuare in questo periodo sarebbero trattati come tutti gli altri crediti e, quindi e in teoria, ripetibili in ogni momento.
In sostanza, quindi, in presenza di crisi di liquidità, i soci potrebbero farvi fronte non con conferimenti di capitale ma con finanziamenti soci, quindi mantenendo il diritto di averli restituiti anche prima dello scioglimento della società e non solo dopo il pagamento di tutti gli altri debiti.
Con questo alleggerimento vengono di conseguenza meno le relative responsabilità degli amministratori, ma ci permettiamo di offrire una riflessione perché non tutto in realtà è roseo come sembra e questo non deve far pensare che sia consentito agire con leggerezza.
Se, infatti, dopo il 30 giugno (termine previsto dal Decreto per l’improcedibilità delle istanze di fallimento) una società dovesse fallire, è ben vero che agli amministratori non potrà essere imputata la responsabilità per non aver convocato l’assemblea per ripianare le perdite (non trovando applicazione le norme temporaneamente derogate dall’art. 6) tuttavia ciò non toglie che se tale esigenza fosse sorta prima del 9 aprile, l’amministratore potrebbe essere comunque chiamato a rispondere per non averlo fatto prima (quando la deroga non era in vigore).
Inoltre, se si decidesse di sostenere le società con il sistema del finanziamento soci, per poi ripeterli prima del fallimento, si incorrerebbe comunque nella responsabilità penale per pagamento preferenziale (art. 216 Legge Fallimentare) perché se è vero che il finanziamento soci non è postergato, ciò non implica che possa essere rimborsato in violazione della par condicio.
Occorre, quindi, fare attenzione a queste norme perché tanto spazio lasciano all’iniziativa degli amministratori, tante insidie altrettanto nascondono e solo nei prossimi mesi potremo verificarne le conseguenze.