IL DL N. 19 DEL 25.03.2020 METTE UN PO’ D’ORDINE NELLA NORMATIVA EMERGENZIALE DI QUESTO PERIODO

Dopo l’adozione di diversi DPCM, volti a regolamentare, in una situazione di emergenza quale quella che stiamo vivendo a causa della pandemia da COVID-19, interviene ora opportunamente il DL n. 19 del 25.03.2020 a “mettere un po’ d’ordine”.

 

Per molti italiani fino a qualche tempo fa l’acronimo DPCM non significava nulla, ora non c’è probabilmente un italiano che non sappia che stiamo parlando del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Nella gerarchia normativa i DPCM occupano solo il terzo posto (dopo la Costituzione e le norme di primo livello quali le Leggi, i Decreti Legislativi e i Decreti Legge), trattandosi di fonti secondarie (atti amministrativi generali).

 

Il principio generale è che le norme di rango inferiore non possono modificare le norme di grado superiore, ma in questo momento storico ci accorgiamo come i DPCM abbiano assunto efficacia imperativa senza limiti.

 

E proprio alla luce di questo principio generale è intervenuto ora il DL n. 19 stabilendo che al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, su parti o tutto il territorio nazionale, possono essere adottate, secondo quanto previsto dallo stesso DL (che pone norme di rango gerarchicamente superiore a quelle dei DPCM) una o più misure di contenimento tra quelle specificamente indicate nel medesimo DL n. 19 e ciò fino al termine finale del 31.07.2020. Viene altresì espressamente previsto che le violazioni alle misure con ciò adottate sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E. 400,00 ad E. 3.000,00 e non ai sensi dell’art. 650 c.p. (salvo, ovviamente, che il fatto non costituisca reato) e ciò con effetto retroattivo e quindi anche per le violazioni ai precedenti DPCM già contestate, in piena coerenza con quanto prevede l’art. 2 del c.p.

 

Opportunamente quindi i DPCM consentiranno l’attuazione di quanto stabilito dal DL, con espresso riconoscimento di efficacia dei DPCM sino ad oggi emanati.

 

Con questo provvedimento, rispettoso del sistema gerarchico delle fonti del diritto del nostro ordinamento, viene messo quindi ordine alla normazione che sino ad ora si è avuta in materia, ferma la necessità che il Parlamento converta in legge il DL n. 19, dando quindi definitiva stabilità e coerenza al sistema.

 

Il passaggio alla sanzione amministrativa in luogo di quella penale (art. 650 c.p.) per i casi meno gravi probabilmente deriva alla acquisita consapevolezza del fatto che altrimenti le Procure della Repubblica sarebbero state letteralmente sommerse da notizie di reato che le avrebbero occupate oltremodo.