La compartecipazione criminosa nei reati fallimentari
La giurisprudenza più recente tende a punire a titolo di concorso nella bancarotta fraudolenta distrattiva dell’intraneo (cioè l’imprenditore/amministratore dell’impresa fallita) anche la condotta del soggetto che, in posizione antagonista in quanto controparte contrattuale, acquisti dall’imprenditore beni facenti parte del patrimonio dell’impresa, spuntando magari un affare perché evidentemente gli conviene.
Secondo questa interpretazione l’acquirente risponderebbe, addirittura penalmente, di avere fatto gli interessi suoi o della sua impresa, a danno ovviamente del venditore poi fallito magari per altre cause. Tutto ciò è in contrasto con la logica del profitto che anima l’imprenditore nel muoversi nella sua attività e quindi coerentemente anche negli acquisti.
In questa situazione in consueta e un po’ “contro natura” per l’imprenditore acquirente, egli dovrà capire, con tutte le difficoltà del caso, se il soggetto venditore sia effettivamente in una crisi reversibile o irreversibile o se sia già in uno stato di insolvenza non avendo egli ovviamente diretto accesso allo stato economico/patrimoniale/finanziario del venditore.
Va prestata quindi una grande attenzione da parte dell’imprenditore di un’impresa in bonis cioè in attivo, quando si accosta a degli acquisti o comunque delle relazioni che comportino anche acquisizioni di partecipazioni/aziende, laddove la controparte sia appunto un soggetto annoverabile tra quelli che un domani possono fallire.
In questa corresponsabilità può essere coinvolto quale “extraneus”, cioè concorrente ancorché privo del requisito formale tipico di essere l’imprenditore primo responsabile cioè venditore, anche il professionista il quale, mediante una consulenza e nella consapevolezza della pregiudizialità dell’atto suggerito alle ragioni dei creditori, agevoli il proprio cliente nella realizzazione del proposito criminoso.
Su queste esatte premesse appare evidente la necessità per l’imprenditore/professionista di accostarsi al mondo degli affari con le imprese in stato di pre-decozione con tutte le cautele giuridiche e prudenze del caso, conoscendo tutte le insidie relative, al fine di non incorrere in responsabilità “osmotiche” per il fatto del venditore ancorché agendo nel proprio legittimo interesse.
Per approfondimenti:
“Le nuove responsabilità civili e penali nelle società di capitali” di Ponti, Panella, Spadetto e Buonocore, Giuffrè editore.