Il ricorso ad un piano di risanamento attestato ha senso che avvenga qualora l’impresa si trovi già in una situazione di difficoltà, nel momento in cui l’insolvenza si sia già manifestata occorre invece far affidamento ad altri strumenti/istituti. Si tratta di uno strumento volto al risanamento dell’esposizione debitoria e al riacquisto dell’equilibrio finanziario.

Il Decreto Sviluppo del 15 giugno 2012 contiene importanti novità in materia concorsuale/fallimentare:

1.    La designazione dell’attestatore compete al debitore

2.    È richiesta la verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano da parte di un professionista

3.    Garanzia di indipendenza del professionista regolamentata dall’art. 67, comma 3, lett. d), art. 28 lett. a) e b)

4.    A conferma della centralità del ruolo dell’attestatore nelle procedure alternative al fallimento è stata prevista una specifica fattispecie di reato all’art. 236 bis L.F. a carico del professionista attentatore in caso di falso in attestazioni e relazioni.

A seguito dell’esame economico-finanziario con ausilio di un advisor finanziario, verrà redatto un piano industriale, corredato da business plan e piano finanziario da presentare ai creditori. Inizia un confronto con il ceto bancario sul contento del piano e un professionista ne attesterà la la fattibilità e la veridicità.

L’impresa può pertanto negoziare con i maggiori creditori un accordo che consenta il superamento della crisi e ripristini l’equilibrio economico-finanziario.