Stop ai fallimenti richiesti durante il periodo di lockdown
Con il DL n. 23 dell’8 aprile 2020 il Governo ha disposto uno “stop” alle dichiarazioni di fallimento delle imprese commerciali e dello stato di insolvenza delle grandi imprese con riferimento ai ricorsi depositati ai sensi della Legge Fallimentare e del d.lgs. n. 270/1999 (c.d. Legge Prodi bis relativa alla disciplina delle procedure di insolvenza delle grandi imprese in crisi) nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.
In particolare l’art. 10 del medesimo DL stabilisce, al primo comma, che “Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili”.
Fanno eccezione le sole ipotesi in cui il fallimento sia richiesto dal Pubblico Ministero che contestualmente chieda altresì provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa ai sensi dell’art. 15, comma 8, LF (ipotesi che, per vero e come ben sanno gli addetti ai lavori, sono molto rare e comunque implicano la sussistenza dei motivi d’urgenza, imponendo la verifica delle condizioni dell’azione cautelare).
Pur in attesa della conversione del provvedimento governativo, si può constatare che il periodo preso in considerazione ai fini dell’improcedibilità dei ricorsi per la declaratoria di fallimento dell’imprenditore commerciale o dello stato di insolvenza di grandi imprese è superiore rispetto a quello stabilito dall’art. 36 del medesimo DL in relazione alla sospensione di tutti i termini processuali (ora portato sino all’11 maggio 2020).
Interessante altresì la precisazione di cui all’ultimo comma dell’art. 10 del DL n. 23/2020, ove si dice che, nelle ipotesi in cui alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi ai sensi del primo comma faccia poi seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non viene computato nei termini di cui all’art. 10 (relativo alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore cancellato da Registro Imprese) e 69 bis (che disciplina la decadenza dall’azione con riferimento alle azioni revocatorie) della Legge Fallimentare.
Si osserva che la disposizione dell’art. 10 del DL n. 23/2020 non richiama espressamente la disciplina di cui la DL n. 347/2003, convertito con modifiche in L. n. 39/2004 (c.d. “Legge Marzano”) relativo alla procedura di amministrazione straordinaria delle “grandissime” imprese (o gruppi) in crisi (con dipendenti non inferiori a 500 e debiti non inferiori a 300 milioni di euro), non richiamando l’art. 2 della Legge Marzano.
Peraltro, considerata la ratio della norma appena introdotta, non si vedono ragioni per non considerare improcedibili anche i ricorsi per la dichiarazione di insolvenza presentati nello stesso periodo (dal 9 aprile al 30 giugno 2020) ai sensi dell’art. 2 del DL n. 347/2003, contestualmente all’istanza al Ministero delle attività produttive per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’art. 27, comma 2, lett. B) del d.lgs. n. 270/1999. Un’interpretazione di questo tipo appare peraltro avvalorata anche dai richiami alla disciplina della Prodi bis operati dall’art. 4 del DL n. 347/2003 relativo all’accertamento dello stato di insolvenza.
Da ultimo da segnalare, sempre in ambito concorsuale, che la proroga della sospensione di tutti i termini processuali all’11.05.2020 di cui all’art. 36 del DL n. 23/2020 riguarda anche i termini di cui alle procedure concorsuali alternative e, tra queste, il concordato preventivo (anche “in bianco” secondo la giurisprudenza già formatasi in materia).