Il conflitto di interessi è una situazione o una condizione dove l’interesse che persegue o potrebbe perseguire il soggetto agente non coincide o potrebbe non coincidere con quello del soggetto rappresento dall’agente, ponendosi sostanzialmente in una posizione di conflitto o potenziale conflitto.

Il principio è che il rappresentante non può agire in conflitto di interessi con il proprio rappresentato.
Con la riforma del diritto societario, il conflitto di interessi ha subito delle rilevanti modificazioni.

L’amministratore che non opera esclusivamente nell’interesse dell’impresa amministrativa può rilevare sia civilmente che penalmente, qualora la responsabilità sorga solo allorché l’atto compiuto dall’amministratore generi un pregiudizio per l’impresa, i creditori sociali e/o terzi.

Si deve eppure distinguere la responsabilità dell’amministratore dall’efficacia dell’atto posto in essere in conflitto di interessi.
L’art. 2391 c.c. privilegia la “trasparenza” in ogni ipotesi in cui un amministratore abbia un interesse in una determinata operazione.